23/03/2020
ATTIVITÀ DI POSA SOSPESA DAL 23 MARZO 2020 (pagina in aggiornamento)

<div>ATTIVITÀ DI POSA SOSPESA DAL 23 MARZO 2020 (pagina in aggiornamento)</div>

  • 11 Aprile 2020

È stato pubblicato oggi il DPCM 10 Aprile 2020, con il quale vengono prorogate fino al 3 maggio 2020 le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Tra le misure restrittive adottate, art. 2, ricordo la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 (cosiddette attività essenziali).

Tra le attività sospese rientra anche l'attività di posa (RIVESTIMENTO DI PAVIMENTI E DI MURI, codice ATECO  43.33).

Segnalo che l'articolo 1, lettera z), del provvedimento amministrativo in questione sospende le attività commerciali al dettaglio, "fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1". L'allegato 1 (commercio al dettaglio NON SOSPESO) comprende fra l'altro il "commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari".

Massima attenzione dovrà inoltre essere rivolta alle singole ordinanze regionali.


  • 3 Aprile 2020

Con DPCM 1° Aprile, il Governo ha prorogato le misure urgenti di contenimento del contagio, tra le quali anche la sospensione dell'attività di posa, fino al 13 Aprile 2020.

L'elenco delle attività essenziali non sospese è stato modificato dopo tre giorni dalla sua pubblicazione dal Ministro dello Sviluppo economico con Decreto 25 Marzo 2020.


  • 23 Marzo 2020

Domenica 22 Marzo 2020, il Presidente del Consiglio ha pubblicato l’ottavo DPCM (decreto del presidente del consiglio dei ministri), contenente ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge n. 6 del 23 Febbraio 2020, convertito con modificazioni in legge 5 Marzo 2020 n. 13, contenente a sua volta misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Costituzionalmente parlando, il Decreto-legge n. 6/2020 regge tutto: i decreti ministeriali, anche quando assumono la pomposa forma di DPCM, sono sempre atti amministrativi e regolamentari di norme di legge o aventi forza di legge [il Decreto-legge è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 Febbraio; la legge di conversione nella Gazzetta n. 61 del 9 Marzo].

Oltre agli otto DPCM con disposizioni attuative del Decreto-legge n. 6 del 23 Febbraio, citiamo al volo altri 4 Decreti-legge non ancora convertiti in legge:

  • Decreto-legge 2 Marzo 2020 n 9;

  • Decreto-legge 8 Marzo 2020 n 11; 

  • Decreto-legge 9 Marzo 2020 n 14;

  • Decreto-legge 17 Marzo 2020 n 18.

Senza dire delle decine di ordinanze ministeriali, regionali, della Protezione civile e delle migliaia di ordinanze comunali in materia.

In questo marasma, meritano una particolare attenzione e lettura tre provvedimenti (in ordine cronologico inverso), disponibili di seguito per il download:

  • DPCM 22 Marzo 2020 (GU n. 76 del 22/3)

  • Ordinanza del Ministro della Salute 20 Marzo 2020 (GU n. 73 del 20/3)

  • DPCM 11 Marzo 2020 (GU n 64 dell’11/3)

Andiamo a leggere. L’ultimo DPCM (quello del 22 Marzo, ottavo delle serie) consta di due articoli e di un allegato. L’articolo 1 contiene alcune misure assai severe, a cominciare da questa:

  • sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di quelle indicate nell’allegato1; per le attività professionali si richiama quanto disposto dall’art. 1, punto 7, del DPCM 11 Marzo 2020; per le attività commerciali si richiamano il DPCM dell’11 Marzo e l’Ordinanza del Ministro della salute del 20 Marzo 2020.

L’articolo 2 indica i termini di decorrenza del provvedimento: dal 23 Marzo al 3 Aprile compresi.

L’allegato riporta i codici delle attività economiche (ATECO) che non sono sospese.

Nota bene:le attività economiche contrassegnate con il codice:

  • 43.33 (Rivestimento di pavimenti e di muri)

  • 47.52.3 (Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche, piastrelle)

NON SONO COMPRESE NELL’ELENCO ALLEGATO AL DPCM, quindi sono sospese.

Non sono state invece sospese le attività contrassegnate con il codice 94 (organizzazioni associative), tra le quali rientra anche l’attività di Assoposa, che infatti prosegue a distanza in modalità di smartworking, che il governo traduce come “lavoro agile”.

Download